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Accordo Quadro con un operatore, ex art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., per l’affidamento della fornitura e dell’assistenza all’installazione di apparati/componenti necessari per l’ampliamento del sistema di controllo e di sanzionamento automatico del passaggio di veicoli a semaforo indicante luce rossa nel territorio di Roma Capitale, compresa l’assistenza in garanzia per 36 mesi

Soggetto aggiudicatore: Roma servizi per la mobilità s.r.l.
Oggetto: Accordo Quadro con un operatore, ex art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., per l’affidamento della fornitura e dell’assistenza all’installazione di apparati/componenti necessari per l’ampliamento del sistema di controllo e di sanzionamento automatico del passaggio di veicoli a semaforo indicante luce rossa nel territorio di Roma Capitale, compresa l’assistenza in garanzia per 36 mesi
Tipologia di gara: Accordo Quadro
Criterio di valutazione: Criterio del minor prezzo percentuale
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 3.000.000,00 €
CIG: B7586C875C
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: DITECMI
Aggiudicatario : ENGINE S.p.A.
Data di aggiudicazione: 01 dicembre 2025 0:00:00
Data pubblicazione: 20 giugno 2025 16:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 11 luglio 2025 10:00:00
Data scadenza: 21 luglio 2025 12:00:00
Durata dell'accordo quadro: 48 mesi
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Economica:

Pubblicazioni

Elenco chiarimenti

Accordo Quadro con un operatore, ex art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., per l’affidamento della fornitura e dell’assistenza all’installazione di apparati/componenti necessari per l’ampliamento del sistema di controllo e di sanzionamento automatico del passaggio di veicoli a semaforo indicante luce rossa nel territorio di Roma Capitale, compresa l’assistenza in garanzia per 36 mesi

Chiarimento n. 1

Domanda:

Quante intersezioni semaforiche sono previste in automazione con le 27 Telecamere? 

Risposta:

In merito al quesito su esposto si precisa che sono previsti N. 17 attestamenti localizzati su N. 10 intersezioni

Chiarimento n. 2

Domanda:

1) In riferimento alla specifica di cui al paragrafo 2 del Capitolato Speciale d’Appalto “Gli apparati che dovranno essere forniti dovranno essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con apposito decreto ed il decreto dovrà riportare anche la conformità alla norma UNI 10772:2016 relativamente alla parte relativa al riconoscimento delle targhe dei veicoli” si rappresenta quanto segue: a) La necessità che il dispositivo di rilevamento delle violazioni semaforiche sia dotato di sistema di riconoscimento targhe è una caratteristica che non è, e non può essere, strumentale ai fini del rilevamento delle infrazioni semaforiche: è necessario, infatti, rilevare e sanzionare un veicolo che transita con il rosso al semaforo indipendentemente dal fatto che sia stato possibile riconoscere automaticamente la sua targa. E per far ciò è necessario che la targa sia riconoscibile dall’operatore anche qualora un eventuale software di riconoscimento targhe non sia in grado di riconoscerla (si pensi ad esempio ad un veicolo straniero, ad uno con targa degradata, o semplicemente ad una particolare condizione di illuminazione che rende critico il riconoscimento automatico). Alla luce di ciò ci pare di poter asserire che il requisito appare implicare un`indebita quanto immotivata riduzione della concorrenza. b) La conformità alla norma UNI 10772:2016 è relativa a prove di laboratorio che, non comportano alcuna garanzia di corretto funzionamento nel caso di utilizzo in condizioni reali; c) La norma UNI 10772:2016 è relativa esclusivamente ad un modulo di riconoscimento targhe e non a sistemi di rilevamento delle violazioni al codice della strada; d) Poiché la conformità alla norma UNI 10772:2016 è relativa al modulo di riconoscimento targhe e non al sistema di rilevamento, può accadere che il sistema di ripresa abbia ottenuto la conformità alla norma UNI 10772:2016 successivamente all’approvazione del sistema, e, pertanto tale certificazione di conformità può non essere riportata sul decreto di approvazione seppure il sistema di lettura targhe utilizzato nel dispositivo di rilevamento delle violazioni abbia ottenuto (appunto successivamente all’emanazione del decreto) tale certificazione. Alla luce di quanto esposto si chiede se sia ammessa la partecipazione con sistemi regolarmente approvati per il rilevamento delle infrazioni semaforiche anche qualora non siano dotati di certificazione secondo la norma UNI 10772:2016 in quanto elemento estraneo alla rilevazione delle suddette violazioni, oppure, se sia ammessa la partecipazione con sistemi regolarmente approvati per il rilevamento delle infrazioni semaforiche che seppure dispongano di un modulo di riconoscimento targhe dotato di certificazione secondo la norma UNI 10772:2016, non presentano l’evidenza sul decreto di tale certificazione in quanto sostenuta successivamente all’approvazione.

2) In riferimento a quanto riportato nel paragrafo 2 del Capitolato Speciale d’Appalto “L’offerente con la partecipazione alla presente procedura si dovrà impegnare ad ottenere entro 30 gg (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dall’esecutività dell’aggiudicazione definitiva il decreto relativo all’approvazione ministeriale dei dispositivi conformemente anche alla norma UNI 10772:2016, con funzionalità di classificazione dei veicoli”, si rappresenta quanto segue: a) La necessità che il dispositivo di rilevamento delle violazioni semaforiche sia dotato di sistema di riconoscimento targhe è una caratteristica che non è, e non può essere, strumentale ai fini del rilevamento delle infrazioni semaforiche: è necessario, infatti, rilevare e sanzionare un veicolo che transita con il rosso al semaforo indipendentemente dal fatto che sia stato possibile riconoscere automaticamente la sua targa. E per far ciò è necessario che la targa sia riconoscibile dall’operatore anche qualora un eventuale software di riconoscimento targhe non sia in grado di riconoscerla (si pensi ad esempio ad un veicolo straniero, ad uno con targa degradata, o semplicemente ad una particolare condizione di illuminazione che rende critico il riconoscimento automatico). b) La conformità alla norma UNI 10772:2016 è relativa a prove di laboratorio che, non comportano alcuna garanzia di corretto funzionamento nel caso di utilizzo in condizioni reali; La norma UNI 10772:2016 è relativa esclusivamente ad un modulo di riconoscimento targhe e non a sistemi di rilevamento delle violazioni al codice della strada; Alla luce di ciò ci pare di poter asserire che il requisito di conformità alla norma UNI 10772:2016 appare implicare un`indebita quanto immotivata riduzione della concorrenza. c) Le violazioni semaforiche ai sensi dell’art. 146 comma 3 prescindono dal tipo di veicolo che commette l’infrazione: la violazione di tale articolo non comporta infatti differenti conseguenze in funzione del fatto che sia commessa da differenti tipologie di veicolo. Il sistema di rilevamento, pertanto, deve essere in grado di rilevare e sanzionare un veicolo che transita con il rosso al semaforo indipendentemente dal fatto che sia stato possibile riconoscere automaticamente la sua tipologia. Anche i questo frangente la classificazione dei veicoli non è strumentale ai fini del rilevamento delle infrazioni semaforiche e non se ne comprende in alcun modo la finalità. Inoltre non ci risulterebbe nemmeno alcuno strumento oggi approvato con tale singolare specifica pertanto non è nemmeno detto che il Ministero delle Infrastrutture inserisca tale indicazione in un decreto di approvazione. Alla luce di quanto esposto si chiede di rimuovere il seguente passaggio “conformemente anche alla norma UNI 10772:2016, con funzionalità di classificazione dei veicoli”.

3) In riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto “Il sistema offerto deve essere approvato dal Ministero dei Trasporti per la rilevazione automatica delle infrazioni per passaggio con semaforo rosso in assenza dell`agente accertatore (infrazioni all’art 146 comma 2 e 3 del Codice della Strada).”, si rappresenta quanto segue: Le modifiche introdotte al nuovo Codice della Strada dalla legge 177/2024 entrate in vigore in data 14/12/2024 prevedono all’art. 201 comma 1 bis lett. g-bis una limitazione alle casistiche di accertamento delle violazioni semaforiche senza contestazione immediata al solo articolo 146 comma 3. Alla luce di quanto esposto si chiede di rimuovere il riferimento al rilevamento delle violazioni di cui all’art. 146 comma 2;

4) In riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto “Nello specifico si richiede che il sistema fornisca anche il conteggio dei transiti (funzione statistica e monitoraggio), cioè il numero di veicoli in transito nelle 24 ore con classificazione della tipologia del veicolo (motoveicolo, autoveicolo, bus, ecc.) ovvero classificando i transiti secondo la lunghezza (Classe 1: L 2,5 m; Classe 2: 2,5 = L 5 m; Classe 3; 5 = L = 7,5 m; Classe 4: L > 7,5 m).”, si rappresenta quanto segue: come già riportato un una delle richieste di chiarimento precedenti, le violazioni semaforiche ai sensi dell’art. 146 comma 3 prescindono dal tipo di veicolo che commette l’infrazione; Il sistema, infatti, deve in grado di rilevare e sanzionare un veicolo che transita con il rosso al semaforo indipendentemente dal fatto che sia stato possibile riconoscere automaticamente la sua tipologia, pertanto, la classificazione dei veicoli non è strumentale ai fini del rilevamento delle infrazioni semaforiche e la gran parte dei dispositivi di rilevamento delle violazioni se non tutti, non presenta tale (non necessaria) funzionalità tecnica. Si chiede quindi che la funzione di classificazione dei veicoli richiesta possa essere soddisfatta mediante l’installazione di una telecamera o di un dispositivo aggiuntivo esterno non necessariamente facente parte del dispositivo approvato.

5) In riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3.1 del Capitolato Speciale d’Appalto “Il sistema dovrà essere in grado di leggere la targa del veicolo in infrazione attraverso SW OCR…….”, si rappresenta quanto segue: come già riportato un una delle richieste di chiarimento precedenti la funzionalità di riconoscimento targhe non è strumentale ai fini del rilevamento delle infrazioni semaforiche in quanto il sistema è approvato per rilevare tutti i veicoli che oltrepassano l’intersezione regolata da semaforo con luce rossa indipendentemente dal fatto che sia stato possibile riconoscere automaticamente la targa. Alla luce di quanto esposto si chiede se sia ammessa la partecipazione con sistemi regolarmente approvati per il rilevamento delle infrazioni semaforiche con funzione OCR atta al riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli rilevati in violazione implementata presso il centro di controllo. Tale modalità operativa consentirebbe tra l’altro l’adozione di soluzioni più moderne e funzionali potendo sfruttare differenti suite e soprattutto il loro continuo aggiornamento tecnologico che non parrebbe consentito sui dispositivi periferici per effetto della necessaria conformità al prototipo (che ricomprende anche le componenti SW). Si resta in attesa di cortese riscontro

Risposta:

Punto 1): è ammessa la partecipazione con sistemi regolarmente approvati per il rilevamento delle infrazioni semaforiche che dispongano di un modulo di riconoscimento targhe dotato di certificazione secondo la norma UNI 10772:2016, anche qualora non si abbia evidenza di tale certificazione sul decreto stesso. Suddetta certificazione, come specificato nel Capitolato Speciale d’appalto, dovrà comunque essere prodotta in sede di offerta;

Punto 2): fermo restando quanto già espresso nella risposta al punto 1), la frase riportata al paragrafo 2 del Capitolato Speciale d’Appalto può considerarsi sostituita dalla seguente:” “L’offerente con la partecipazione alla presente procedura si dovrà impegnare ad ottenere entro 30 gg (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dall’esecutività dell’aggiudicazione definitiva, il decreto relativo all’approvazione ministeriale dei dispositivi”;

Punto 3): il riferimento al rilevamento delle violazioni di cui all’art. 146 comma 2 è da intendersi come non apposto; 

Punto 4): si conferma che la funzione di classificazione dei veicoli richiesta può essere soddisfatta mediante l’installazione di una telecamera o di un dispositivo aggiuntivo esterno non necessariamente facente parte del dispositivo approvato. Si precisa che i dati rilevati e trasmessi al Centro dovranno comunque essere gestiti secondo quanto descritto al paragrafo 3.1.4 del Capitolato Speciale d’appalto;

Punto 5): nulla osta alla partecipazione con sistemi regolarmente approvati per il rilevamento delle infrazioni semaforiche con funzione OCR atta al riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli rilevati in violazione, implementata presso il centro di controllo, fermo restando le caratteristiche funzionali minime riportate al paragrafo 3.1.1, in termini di accuratezza nel riconoscimento in qualunque condizione ambientale.
 

Chiarimento n. 3

Domanda:

Relativamente alle caratteristiche funzionali minime, a pena di esclusione, a pagina 14 del “CSA_fornitura_apparati passaggio rosso 2025 v12” dove ai punti secondo e terzo è stabilito: • Il sistema sarà completo di apparati e accessori necessari al pieno funzionamento del sistema stesso per la gestione di almeno due corsie; • Il sistema dovrà poter operare su strade composte fino a tre corsie mediante l’integrazione di apparati e accessori, approvati dal M.I.T., si chiede conferma della possibilità di offrire un sistema in grado di rilevare fino a tre corsie, approvato dal M.I.T., senza necessità di ulteriori future integrazioni con apparati ed accessori.

Risposta:

In merito al quesito su esposto si conferma la possibilità di offrire un sistema in grado di rilevare fino a tre corsie, approvato dal M.I.T., senza necessità di ulteriori future integrazioni con apparati ed accessori.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Per valutazioni tecniche preliminari, con la presente si richiede a codesta Stazione Appaltante per ciascuno dei 17 siti di installazione dei dispositivi di rilevazione infrazione semaforica: “- ubicazione dell’attuale palo su cui è installato il sistema di rilevamento attuale (posizione gps) -numero di corsie da controllare -numero di lanterne semaforiche da gestire”.

Risposta:

In merito al quesito su esposto, premesso che si tratta di nuove installazioni, si conferma quanto riportato in risposta al quesito n. 1.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Spett.le Ente, in riferimento alla procedura avente CIG. B7586C875C, nel disciplinare di gara, a pagina 25 si chiede quanto segue: “Come prescritto dal Capitolato Speciale e come evidenziato dal precedente punto 3), i concorrenti, a pena di inammissibilità, dovranno produrre in sede di offerta: -Copia del rapporto di prova emesso da laboratorio accreditato (ACCREDIA) per prove sui sistemi secondo norma UNI 10772:2016, attestante il superamento in classe A della prova base e della prova estesa per il riconoscimento delle targhe di motoveicoli e ciclomotori, riferito al sistema di cui alla domanda del punto precedente.” Il rapporto di prova richiesto è un documento tecnico con elevato contenuto di know-how in particolare contiene i riferimenti a marca e modello di tutti i componenti che concorrono a realizzare la parte oggetto di certificazione, con relative schede tecniche, nel documento sono inoltre presenti fotografie dettagliate di tali componenti, di tutta la parte interna del dispositivo e descrizione di caratteristiche e aspetti costruttivi. La diffusione di tale documentazione arrecherebbe grave danno all’azienda costruttrice, si chiede pertanto di poter fornire una versione del documento con le informazioni specifiche di know how opportunamente oscurate. Tutti i risultati e i setup di prova utilizzati durante i test saranno ovviamente integralmente mantenuti nella documentazione, al fine di garantire la completa dimostrazione delle prestazioni ottenute. Distinti saluti

Risposta:

In merito al quesito su esposto, premesso che tutti i risultati e i setup di prova utilizzati durante i test dovranno essere integralmente mantenuti nella documentazione fornita, al fine di garantire la completa dimostrazione delle prestazioni ottenute, si conferma la possibilità da parte del concorrente, di poter fornire, in sede di gara, una versione del documento con le informazioni specifiche di know how opportunamente oscurate.

La Stazione Appaltante, fermo restando il rispetto della protezione delle informazioni industriali, si riserva comunque in caso di aggiudicazione, la possibilità di richiedere copia anche delle parti precedentemente oscurate