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Chiarimento

  • Il Disciplinare di gara al par. 6.1 lettera d) Requisiti del Gruppo di lavoro di verifica (pag. 17) richiede per le figure professionali indicate che “La figura professionale dovrà essere legata all’operatore economico partecipante mediante uno dei seguenti rapporti: - componente di un raggruppamento temporaneo; - associato di una associazione tra professionisti; - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA.” Tale disposizione, tuttavia, sembra riferirsi a quanto previsto per le società di ingegneria dal Dlgs 36/2023 PARTE V - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura art. 36 (disposizioni che hanno recepito quanto già disciplinato dal D.M. 263/2016) e specificatamente al comma 5 del suddetto articolo dove viene richiesto che “Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l`organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: a) i soci; b) gli amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell`ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall`ultima dichiarazione IVA. Si tratta, dunque, di un requisito di carattere generale che riguarda le società di ingegneria. Tuttavia, gli Organismi di controllo accreditati di tipo “A” ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (quali la scrivente) si configurano come soggetti diversi dalle già menzionate società di ingegneria in virtù della peculiare disciplina cui sono sottoposti, sia in termini di requisiti strutturali che in termini di requisiti del personale, come previsto non solo dalla citata norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ma anche dai Regolamenti ACCREDIA che ne disciplinano l’attività. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede, pertanto, a codesta spettabile Stazione Appaltante di voler confermare che alcune tra le figure professionali richieste quali componenti il Gruppo di lavoro di Verifica, possano essere dei Consulenti a P. IVA, Ispettori Tecnici iscritti nel Registro del Personale Tecnico Ispettivo della società ai sensi del RT- 07 ACCREDIA che non abbiano necessariamente fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA.

    Domanda del: 02/12/2024 aggiornata il 02/12/2024
  • Si Conferma

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